Diffida sindacale sulla selezione per un dirigente amministrativo
La Ugl Salute Abruzzo ha formalmente diffidato la Asl di Pescara chiedendo l'annullamento in autotutela della delibera del direttore generale n. 940/2026 del 17 giugno. Al centro della contestazione c'è un avviso pubblico per titoli e colloquio volto al conferimento di un incarico dirigenziale amministrativo della durata di tre anni, nonostante — secondo il sindacato — esista già una graduatoria di idonei utilizzabile per la copertura del posto.
Le ragioni della contestazione
Secondo la Ugl Salute, l'Asl ha motivato il bando affermando di non disporre “di una graduatoria utile per l'assunzione temporanea di un dirigente amministrativo in possesso dei requisiti richiesti”. Il sindacato ritiene invece che sia disponibile una graduatoria di merito approvata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo (IZS) per lo stesso profilo, già utilizzata in precedenza per assunzioni a tempo indeterminato.
“di non disporre ‘di una graduatoria utile per l'assunzione temporanea di un dirigente amministrativo in possesso dei requisiti richiesti’”
Aspetti normativi e questioni aperte
La diffida si fonda anche su riferimenti normativi specifici: l'articolo 10 della Legge Regionale Abruzzo n. 24/2024 impone alle Aziende Sanitarie Locali di utilizzare graduatorie vigenti già approvate presso le Asl regionali e altri enti sanitari prima di bandire nuove selezioni, con l'obiettivo di ottimizzare risorse e procedure. A sostegno della posizione del sindacato, viene richiamata anche una precedente pronuncia del TAR Abruzzo (sentenza n. 373/2025) che aveva già annullato un concorso per lo stesso profilo bandito dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila.
Implicazioni per l'Asl e per i servizi sanitari
La vicenda solleva questioni pratiche per l'azienda e, potenzialmente, per la gestione delle risorse umane: se la graduatoria reclamata dalla Ugl fosse effettivamente utilizzabile, la scelta di indire un nuovo avviso comporterebbe tempi, costi e procedure ulteriori. Se invece la Asl avesse ragioni tecniche o giuridiche per ritenere la graduatoria non idonea al profilo richiesto, la procedura del bando potrebbe essere giustificata. Al momento la diffida richiede l'annullamento in autotutela della delibera n. 940/2026, e non è riportata alcuna risposta ufficiale dell'Azienda sanitaria.
Documenti e riferimenti temporali
Di seguito, i principali riferimenti amministrativi citati nella vicenda:
- Delibera contestata: n. 940/2026 (17 giugno 2026)
- Delibera precedente di assunzione usata dalla Asl: n. 263 (3 marzo 2026)
- Normativa regionale richiamata: art. 10, LR Abruzzo n. 24/2024
- Giurisprudenza citata: TAR Abruzzo, sentenza n. 373/2025
| Elemento | Riferimento |
|---|---|
| Delibera contestata | n. 940/2026 (17/06/2026) |
| Delibera precedente | n. 263 (03/03/2026) |
| Legge regionale | LR Abruzzo n. 24/2024, art. 10 |
La pratica resta aperta: la richiesta di Ugl Salute attende ora una valutazione formale da parte della Asl di Pescara. Per i cittadini della provincia, la vicenda è significativa non solo per i profili amministrativi coinvolti, ma anche per il principio di trasparenza e per l'uso efficiente delle risorse pubbliche nella gestione del personale sanitario.